Con il nuovo disegno di legge n. 1784 approvato al Senato, viene tutelato il telemarketing e viene ridotta la tutela della privacy degli abbonati, queste le principali novità della riforma:
- la nuova deroga inserisce un principio del consenso preventivo (c.d. opt in), principio stabilito anche a livello comunitario e sostituito da un diritto al rifiuto (c.d. opt out), ci si può opporre solo successivamente al contatto telefonico, questo con solo riferimento alle banche dati comunque costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici registri anteriormente al 5 agosto 2005 (d.l. 207/2008 - si veda http://www.fabiodiresta.com/?p=375); a questo riguardo molti si interrogano su quali siano i requisiti della prova di costituzione della data anteriore al 5 agosto 2005, non essendo obbligatoria la data certa, si naviga su un ampio ventaglio di possibilità tecniche che lascia incertezze e favorisce soprattutto chi voglia profittare di un opportunità per costuire ex novo o ampliare la banca dati esistente.
- verrà costituita la c.d. Robinson list (registro indicante gli abbonati che non possono essere chiamati), tale registro laddove è adottato (per esempio in Inghilterra) è volto principalmente a tutelare l’interesse delle imprese ma a scapito tuttavia della privacy degli utenti (in effetti le finalità che si perseguono sono la tutela della concorrenza e le esigenze di liberalizzazione del mercato), i risultati in termini di monitoraggio sono scarsi con ridotta efficacia delle sanzioni che rimangono inapplicate, fra l’altro l’importo delle sanzioni è molto contenuto e poco dissuasivo (max 5000,00 £). A questo riguardo, il Garante, pur non condividendo nel contenuto questa “deroga”, negli interventi pubblici auspica quantomeno di prevedere sanzioni serie e sufficiente certezza di colpire gli Operatori che disattendono la volontà degli utenti (monitoraggio efficace e garanzie di esercizio del rifiuto al trattamento).
- ridurre a 10.000 euro la pena minima per la violazione dei provvedimenti del Garante ex art. 154, sembra una modifica inutile, in effetti 10.000 euro potrebbero essere molti per una piccolissima azienda, ma un inezia per una grande azienda, insomma la solita storia, il problema infatti è come noto la scarsa efficacia delle norme in questione, non di eccessiva gravità delle sanzioni.
Fra l’altro tutto il corpus dei provvedimenti del Garante in materia di marketing verrà completamente nichilizzato dopo poco tempo con prevalenza della nuova disciplina legislativa. Si prevede infatti che entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma: “restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice”
Si riportano le prime osservazioni ufficiali del Garante privacy e l’estratto del Disegno di legge N. 1784:
osservazioni-garante-privacy-su-telemarketing e 19112009-garante-su-telemarketing
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=442419
«Art. 20-bis. - (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE) - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
”3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante”;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “diecimila euro”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
”2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo”.
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “sino al 31 dicembre 2009″ sono sostituite dalle seguenti: “sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135″.
4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico”.
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.