Breve commento alle recenti modifiche al Codice sulla Privacy del d.l. 207/2008
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Inasprimento del sanzioni amministrative e illeciti penali del Codice della Privacy
Con il recente decreto milleproroghe, d.l. n. 207/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, vengono inasprite diverse sanzioni amministrative e penali in materia di privacy. Sebbene il decreto si proponga principalmente di rendere più efficaci le sanzioni nei confronti delle grandi aziende che gestiscono banche dati importanti (rectius infrastrutture critiche) allo scopo di limitare trattamenti illeciti dei dati con specifico riferimento ad accessi non autorizzati e raccolta di dossier illeciti, le sanzioni vengono inasprite anche per le piccole e medie aziende. A questo riguardo piuttosto rilevanti appiano le modifiche che riguardano gli artt. 169 e 162 del Codice della Privacy, viene infatti eliminato il riferimento all’ammenda da 10.000 a 50.000 €, tuttavia la sanzione penale contenuta nell’art. 169 va messa in relazione il comma 2 bis dell’articolo 162 del Codice il quale aumenta la sanzione amministrativa a 120.000 €. Per essere più chiari in caso di mancata adozione delle misure minime di sicurezza, si rischia oltre l’arresto fino a due anni (prima previsto come pena alternativa all’ammenda), anche il pagamento di un’ammenda aumentata e necessaria per la regolarizzazione ed estinzione del reato di omessa adozione delle misure minime di sicurezza. In tal caso, si dovrà pertanto adottare quanto prescritto dall’autorità e pagare un’ammenda pari ad “un quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa” contestata ossia almeno 30.000 € (l’articolo 162 comma 2 bis prevede la sanzione amministrativa massima di centoventimila euro in caso di omessa adozione di misure minime di sicurezza), salvo siano state contestate altre violazioni amministrative concorrenti le quali potrebbero essere comunque cumulate. Pertanto, per chi non adottasse le misure minime di sicurezza ex art 33 prescritte dal Codice della Privacy con il nuovo quadro normativo si troverebbe quanto meno contestatato il reato di arresto di due anni, salvo poi regolarizzarsi pagando una pena di almeno 30.000€ anziché la somma di 12.500 € prevista precedentemente. Si ritiene tuttavia che per il medesimo fatto oltre alla sanzione penale poc’anzia descritta potrà essere contestata anche la sanzione amministrativa, sotto quest’ultimo profilo l’art. 162 comma 2 bis stabilisce che con riferimento all’art. 33 è escluso il pagamento in misura ridotta, questo significa solo che l’organo accertatore non potrà applicare né il doppio del minimo della pena minima editale né la terza parte del massimo così come previsto dal primo comma dell’art. 16 della legge n.689/81 “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”. La misura ridotta serve perciò a fornire una criterio vincolante nell’applicazione della sanzione amministrativa in alcuni casi limitando l’ammontare la sanzione irrogata, ma più in genere si tratta di un meccanismo deflattivo dei procedimenti contenziosi con il quale si sottrae all’ente che commina la sanzione una valutazione sulla gravità della pena, l’esclusione della misura ridotta non impedisce ovviamente di beneficare di altre riduzioni di pena. Pertanto, con riferimento specifico all’art. 164 bis (nei casi di minore gravità e con riguardo alla natura economica o sociale svolta) il quale si applica alle sanzioni amministrative anche per l’omissione di misure minime di sicurezza, si potrà a livello di sanzione amministrativa beneficare della riduzione a due quinti della sanzione prevista.
Si riporta una versione del Titolo III del Codice della Privacy aggiornata con le recenti modifiche introdotte fino al 31 dicembre 2008
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [tremila euro a diciottomila euro] da seimila euro a trentaseimila euro (1) o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da cinquemila euro a trentamila euro] da diecimila euro a sessantamila euro (1).
2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da cinquecento euro a tremila euro] da mille euro a seimila euro (1).
2-bis. (2) In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. (2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
(2) Comma così aggiunto dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. [, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.] (2)
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(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, del d.lg. 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. “2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa o l’incompleta conservazione dei dati ai sensi dell’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l’identificazione univoca dell’utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.”. (2) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 |
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione (1)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da diecimila euro a sessantamila euro] da ventimila euro a centoventimila euro [e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica].
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da quattromila euro a ventiquattro mila euro] da diecimila euro a sessantamila euro. (1)
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu’ interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(1) Articolo così aggiunto dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli [161, 162 e 164] del presente Capo(1) può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. (1)
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni [o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro].
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al [quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione] quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
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Gen 13 2009