Fascicolo Sanitario Elettronico e recente provvedimento del Garante Privacy

Posted: under diritto delle nuove tecnologie, privacy, progetti di sicurezza organizzativa.
Tags: , , , , ,

 

 

Il documento del Gruppo europeo dei Garanti emesso nel 2007 ha sicuramente il pregio di dare delle indicazioni di massima per una disciplina legislativa di diritto interno, si tratta in sostanza di linee guida valide per 27 Stati Membri contenenti perciò i principi generali e le soluzioni conformi, lasciando contempo agli Stati Membri un discreto margine di manovra per adottare una disciplina interna così come delimitata in termini più generali della Direttiva Privacy. E’ in questo quadro e nel silenzio di normative primarie e secondarie in materia, che il Garante italiano è intervenuto su una questione così critica che riguarda la gestione informatica dei dati sanitari ossia la gestione informatica di aspetti della salute dei cittadini/pazienti, dove questi ultimi non possono non assumere un ruolo decisionale centrale. Questa l’ottica di fondo con i due provvedimenti che si sono avvicendati in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, da una parte “vengono fissate regole rispettose dei principi già fissati del Gruppo art. 29″ definendo degli aspetti più di dettaglio, dalle finalità di trattamento ammissibili per il FSE, al diritto generale alla costituzione dello stesso fascicolo, ai profili di sicurezza per l’accesso al FSE, dall’altra si auspica un intervento del legislatore per affrontare alcuni problemi aperti come gli aspetti definitori più precisi, il valore giuridico del FSE e l’efficacia legale dello stesso, al contenuto minimo del FSE sul territorio nazionale e ai tempi minimi di conservazione dello stesso, aspetti cruciali che si riconducono l’attività medica a precise responsabilità anche di natura penale nel nostro ordinamento.  Passiamo ora ad analizzare il primo provvedimento del Garante del 5 marzo 2009, si tratta di un provvedimento a carattere generale denominato “Linee Guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier elettronico”, nel quale in primo luogo si fissano due concetti, il Fascicolo Sanitario Elettronico e il dossier sanitario, quest’ultimo inteso come uno strumento costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (p.e. ospedale o clinica privata) all’interno del quale operino più professionisti, mentre il FSE trae spunto dalla definizione di CCE del Gruppo Art. 29 sopra esaminata e viene inteso come un documento formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento ed operanti si solito nello stessa regione o medesimo ambito territoriale. Si tratta sostanzialmente di una documentazione riconducibile ad una memoria storica degli eventi clinici del paziente, la cui costituzione è attualmente facoltativa non essendo rinvenibili normative a livello primario né secondario. Si riporta il link al provvedimento del Garante del 3 agosto scorso: 


provv-garante-fascicolo-sanitario-elettronico

Comments (0) Set 14 2009